LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1986
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 7
 
Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono consentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull' intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1º agosto all' ultimo giorno di febbraio.
L' addestramento e l' allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all' ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.
L' attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.
Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l' attività di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente.
I cani da seguita, dopo l'età di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sarà effettuata in conformità ai provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.
Sull' intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.
L' addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.
Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l' addestramento e l' allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.
Le disposizioni regolamentari riguardanti l' applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.
Note:
1Derogata la disciplina del nono comma da art. 7, comma 2, L. R. 14/1987
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 24/1996
3Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 3, L. R. 24/1996
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
6Nono comma abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 24/1996
7Parole sostituite al primo comma da art. 43, comma 6, L. R. 30/1999
8Parole aggiunte al quinto comma da art. 43, comma 7, L. R. 30/1999
9Parole sostituite al sesto comma da art. 43, comma 8, L. R. 30/1999
10Parole sostituite al settimo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
11Parole sostituite all'ottavo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
12Parole sostituite al settimo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
13Parole sostituite all'ottavo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
14Parole sostituite al sesto comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15Parole sostituite al settimo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
16Parole sostituite all'ottavo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.