LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1986
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 13
Nelle acque del demanio marittimo interno in materia di pesca, non operando la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, continua a trovare applicazione la disciplina vigente nel settore e le attribuzioni relative sono esercitate dal Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
2Articolo abrogato da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
3Articolo ripristinato per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.