LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 52
 Comune di Spilimbergo
Il Comune di Spilimbergo è autorizzato ad utilizzare i fondi assegnatigli ai sensi della legge regionale 2 settembre 1980 n. 48, anche per la realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale.
Art. 53
 Interpretazione autentica dell' articolo 8
della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53
In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, vanno intese nel senso che le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria riguardano tutti immobili assegnati in amministrazione e gestione separata ai sensi del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 27/2017
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 16/2001
Art. 57
 Integrazione dell' articolo 8 della legge regionale 20
dicembre 1976, n. 65, modificato dall' articolo 74 della
legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8
Al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, la locuzione << spese del personale tecnico, di custodia e di segreteria, nonché di quelle di ufficio >> viene sostituita dalla locuzione << spese correnti >>.
Dopo il secondo comma del medesimo articolo, così come inserito con l' articolo 74 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene aggiunto il seguente comma:
<< Sui contributi di cui al precedente secondo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni sino al 90% della spesa preventivata dai Consorzi ed Aziende di cui al precedente primo comma. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 58
 Modifica dell' articolo 48
della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8
All' ultimo comma dell' articolo 48 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, dopo le parole << per l' anno 1986 >> sono inserite le parole << per consentire il proseguimento dei lavori ivi previsti. >>.
Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
Art. 60
 Interpretazione autentica dell' articolo 13
della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30
In via di interpretazione autentica, la destinazione delle somme che affluiscono al fondo speciale, costituito con l' articolo 13 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, si intende riferita anche al pagamento dei relativi diritti, commissioni ed oneri contrattuali e fiscali, nonché al rimborso, all' istituto cui è affidata la gestione del fondo, delle eventuali commissioni valutarie e spese vive documentate per i pagamenti all' estero.
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 62
 Modifica dell' articolo 18
della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45
Il decimo comma dell' articolo 18 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, viene sostituito dal seguente:
<< Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994. >>.

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 63
 Copertura finanziaria
Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dall' 1 al 41, pari a lire 153.310 milioni, suddivisi in ragione di lire 70.650 milioni per l' anno 1986, di lire 35.600 milioni per l' anno 1987 e di lire 47.060 milioni per l' anno 1988, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 64
 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1986.