LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VI
 ALTRI INTERVENTI
Art. 37
 Manifestazioni per il decimo anniversario
degli eventi sismici del 1976
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni, riguardanti l' opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli, in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 30, sedicesimo comma, L. R. 33/1986
Art. 38
 Fiera di Trieste
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente Autonomo Fiera Campionaria Internazionale di Trieste, in attesa dell' aumento del capitale fondazionale da parte degli Enti partecipanti, un finanziamento straordinario di lire 1.500 milioni, volto a riportare ad equilibrio finanziario la gestione dell' Ente medesimo mediante copertura dei disavanzi risultanti dagli esercizi finanziari 1985 e precedenti.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 39
 Enti soppressi
Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 40
 Consorzi di bonifica montana
Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1985, è concesso un contributo regionale straordinario ai Consorzi per l' Ufficio di economia e di bonifica montana costituiti o costituendi fra le Comunità montane ai sensi dell' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per far fronte all' assunzione dei maggiori oneri a carico dell' Amministrazione regionale connessi all' attuazione dell' articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 34, relativamente alle progettazioni di strade di servizi forestale già assolte dalle Comunità montane e dai Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1986.
Alla liquidazione delle relative spese si provvederà ad avvenuta approvazione dei progetti da parte dell' Amministrazione regionale.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6195 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 41
 Assistenza e consulenza Comunità montane
Per le finalità previste dagli articoli 5 e 27, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.