LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 6
 Conferimento allo speciale fondo di dotazione
della Friulia SpA
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 con l' ulteriore importo di lire 15.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 7
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE -, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 20.000 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 8
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' art. 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 4.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 12.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 9
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 10
 Consorzio per lo sviluppo industriale
della zona dell' Aussa Corno
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa Corno un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l' acquisizione di terreni suscettibili di nuove iniziative industriali.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Articolo interpretato da art. 85, comma 1, L. R. 3/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 220, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 11
 Zone industriali di interesse comunale
Per le finalità previste dall' articolo 33, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7898 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 12
 Miniera di Raibl
Al fine di consolidare l' attività della miniera piombozincifera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca per la successiva coltivazione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SAMIM SpA un contributo in conto capitale fino alla misura del 60% della spesa riconosciuta ammissibile per interventi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contributo sarà comunque calcolato in modo che il cumulo con le agevolazioni statali eventualmente già concesse per le stesse finalità non superi il limite fissato dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 25 ottobre 1984, << Limite del cumulo delle agevolazioni concesse alle attività minerarie >>.
La concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà comunque subordinata alla presentazione da parte dell' azienda di un dettagliato programma di ricerca inquadrato nel piano di coltivazione della miniera, da cui risultino i possibili effetti degli investimenti sui livelli e strutture occupazionali e produttive.
Per le finalità previste dai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 7939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, secondo comma, L. R. 33/1986
Art. 14
 Ripristino efficienza produttiva
aziende danneggiate da calamità naturali
Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 100 milioni per il settore dell' industria.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.