LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 1
 Proprietà contadina
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2015.
L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 2
 Concorso negli interessi sui prestiti d' esercizio
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, così come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 3
 Provvidenze a favore di aziende e di infrastrutture
agricole danneggiate da calamità naturali
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 4
 Finanziamenti all' Ente regionale per lo sviluppo
dell' agricoltura del Friuli - Venezia Giulia ( ERSA )
a favore di cooperative agricole
Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982 n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 500 milioni per l' anno 1987, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altre categorie che esercitano anche attività nel settore dell' agricoltura - loro consorzi, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori.
Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è modificata in quella del 31 ottobre 1985.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 1.000 milioni all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia per l' integrazione del fondo di dotazione dell' organismo cooperativo costituito ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7450 del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7451 del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Integrata la disciplina del quinto comma da art. 74, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 5
 Progettazione opere di bonifica e di irrigazione
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a finanziare, anche avvalendosi di Enti pubblici o di diritto pubblico, progettazioni per la realizzazione di opere di bonifica ed irrigazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.