LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 1
 Proprietà contadina
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2015.
L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 2
 Concorso negli interessi sui prestiti d' esercizio
Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, così come integrato dall' articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 3
 Provvidenze a favore di aziende e di infrastrutture
agricole danneggiate da calamità naturali
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 4
 Finanziamenti all' Ente regionale per lo sviluppo
dell' agricoltura del Friuli - Venezia Giulia ( ERSA )
a favore di cooperative agricole
Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982 n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 500 milioni per l' anno 1987, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altre categorie che esercitano anche attività nel settore dell' agricoltura - loro consorzi, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori.
Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è modificata in quella del 31 ottobre 1985.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di lire 1.000 milioni all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia per l' integrazione del fondo di dotazione dell' organismo cooperativo costituito ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7450 del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7451 del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Integrata la disciplina del quinto comma da art. 74, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 5
 Progettazione opere di bonifica e di irrigazione
L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a finanziare, anche avvalendosi di Enti pubblici o di diritto pubblico, progettazioni per la realizzazione di opere di bonifica ed irrigazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 6
 Conferimento allo speciale fondo di dotazione
della Friulia SpA
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 con l' ulteriore importo di lire 15.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 7
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE -, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 20.000 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 8
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' art. 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 4.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 12.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 9
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 10
 Consorzio per lo sviluppo industriale
della zona dell' Aussa Corno
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa Corno un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l' acquisizione di terreni suscettibili di nuove iniziative industriali.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Articolo interpretato da art. 85, comma 1, L. R. 3/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 220, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 11
 Zone industriali di interesse comunale
Per le finalità previste dall' articolo 33, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7898 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 12
 Miniera di Raibl
Al fine di consolidare l' attività della miniera piombozincifera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca per la successiva coltivazione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SAMIM SpA un contributo in conto capitale fino alla misura del 60% della spesa riconosciuta ammissibile per interventi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contributo sarà comunque calcolato in modo che il cumulo con le agevolazioni statali eventualmente già concesse per le stesse finalità non superi il limite fissato dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 25 ottobre 1984, << Limite del cumulo delle agevolazioni concesse alle attività minerarie >>.
La concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà comunque subordinata alla presentazione da parte dell' azienda di un dettagliato programma di ricerca inquadrato nel piano di coltivazione della miniera, da cui risultino i possibili effetti degli investimenti sui livelli e strutture occupazionali e produttive.
Per le finalità previste dai precedenti commi è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 7939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, secondo comma, L. R. 33/1986
Art. 14
 Ripristino efficienza produttiva
aziende danneggiate da calamità naturali
Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 100 milioni per il settore dell' industria.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori del commercio e dei servizi
Art. 17
 Acquisto obbligazioni Istituto di Mediocredito
per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia
Al fine di agevolare l' accesso al credito da parte delle imprese del settore commerciale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 13.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
Con deliberazione della Giunta regionale proposta dall' Assessore regionale alle finanze, di concerto con l' Assessore regionale al commercio e turismo, sono stabilite le modalità dell' operazione di cui al precedente comma.
L' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto dai precedenti primo e secondo comma.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1986 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987-1988.
Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 6859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 12, L. R. 36/1996
Art. 18
 Contributi in conto interessi alle imprese di spedizione
e di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come integrato dall' articolo 33 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6642 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 19
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6643 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
CAPO V
 Interventi nel settore forestale
Art. 20
 Interventi diretti ad incrementare
la produzione legnosa
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.