LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 57
 Integrazione dell' articolo 8 della legge regionale 20
dicembre 1976, n. 65, modificato dall' articolo 74 della
legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8
Al primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, la locuzione << spese del personale tecnico, di custodia e di segreteria, nonché di quelle di ufficio >> viene sostituita dalla locuzione << spese correnti >>.
Dopo il secondo comma del medesimo articolo, così come inserito con l' articolo 74 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene aggiunto il seguente comma:
<< Sui contributi di cui al precedente secondo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni sino al 90% della spesa preventivata dai Consorzi ed Aziende di cui al precedente primo comma. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.