LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 50
 Opere idrauliche ed igienico - sanitarie
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 25.000 milioni, autorizzata per gli anni 1986 e 1987 con il quinto comma dell' articolo 10 della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, viene modificata in lire 5.000 milioni per l' anno 1986 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1986, autorizzata, con il sesto comma dell' articolo 39 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene suddivisa in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.