LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 48
 Bonifica ed irrigazione
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e lire 10.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1987, autorizzata con il terzo comma dell' articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, viene suddivisa in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.