LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 41
 Assistenza e consulenza Comunità montane
Per le finalità previste dagli articoli 5 e 27, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.