LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 29
 Edilizia scolastica
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, sono autorizzati, negli anni 1987 e 1988, due ulteriori limiti d' impegno di lire 350 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1987: lire 350 milioni;
- anni dal 1988 al 2006: lire 700 milioni;
- anno 2007: lire 350 milioni.

L' onere di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988, fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dagli articoli 3 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 6 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1988. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.