LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/1986
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

Art. 3
 Nuove attività economiche
Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, con le modalità illustrate nel presente Capo, per le seguenti finalità:
a) concorrere alla realizzazione di nuove iniziative economico produttive ed alla creazione di attività di terziario nel settore dei servizi all' industria, promosse da parte delle società finanziarie delle partecipazioni statali, da imprese controllate dalle stesse, nonché dalle società di promozione industriale delle medesime, anche in concorso con imprese private, cooperative o società a capitale misto;
b) concorrere alla realizzazione delle iniziative indicate nella precedente lettera a) promosse da imprenditori privati, da cooperative o da società a capitale misto nell' ambito di programmi di collaborazione o di sub fornitura con le aziende a partecipazione statale che siano valide sotto il profilo economico e produttivo e significative per innovazione tecnologica;
c) favorire la costituzione e l' avviamento, per un periodo iniziale, di centri di innovazione industriale per le nuove attività produttive ad alto contenuto tecnologico ed innovativo;
d) sostenere nuovi insediamenti produttivi ad alto contenuto tecnologico ed innovativo che siano promossi nei centri di innovazione industriale;
e) favorire l' accesso ai finanziamenti a medio termine, anche attraverso la concessione della garanzia da parte dell' apposito fondo rischi di cui al successivo articolo 4, alle iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d), e, in via generale, alle iniziative economiche da realizzarsi nelle province di Trieste e Gorizia;
f) sostenere le iniziative promosse da imprese industriali ubicate nella regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione di programmi di ricerca e/o di innovazione di processo e/o di prodotto intesi a favorire l' acquisizione, la specializzazione e l' allargamento dei rapporti di sub fornitura con le aziende a partecipazione statale.
(1)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 94, comma 1, L. R. 25/1989