LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

CAPO I
 Spese di esercizio
Art. 48
 Provvedimenti per assicurare l' esercizio
del trasporto pubblico locale
L' Amministrazione regionale predispone e adotta, con le procedure di cui al successivo articolo 50, i provvedimenti opportuni per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale.
Alla realizzazione dei piani di cui al comma precedente si provvede con i mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione, attraverso l' apposito Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, previsto dalla legislazione vigente.
Per il conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale annualmente delibera il programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, riferito al territorio regionale nel suo complesso ed alle unità di gestione esistenti ovvero, in via transitoria, a servizi in concessione provvisoria e comprendente in ogni caso:
a) il costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale, distinto per categorie e modi di trasporto e per condizioni territoriali e ambientali in cui essi vengono svolti;
b) le tariffe ordinarie e di abbonamento per i servizi di linea urbani ed extraurbani, comprese le eventuali agevolazioni a determinate categorie di utenti;
c) i ricavi presunti derivanti dai proventi tariffari nonché da altri introiti derivanti dai servizi svolti;
d) l' ammontare dei contributi da corrispondere alle Aziende per i servizi svolti secondo i criteri di cui alla precedente lettera a).
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 48, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 203, comma 1, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 14/1994
4Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 49
 Norme procedurali
per l' esercizio delle attribuzioni in materia
di trasporto pubblico locale
Nell' attuazione del programma di cui all' articolo precedente, la Giunta regionale:
1) approva, per il relativo esercizio finanziario, la formulazione iniziale del programma;
2) approva, nel corso dell' esercizio, eventuali assestamenti del programma, verificando e modificando, ove necessario, le determinazioni economico - finanziarie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 48 in relazione alle disposizioni statali di carattere normativo e finanziario emanate in materia, ad esigenze sopravvenute oppure alla modifica del regime tariffario;
3) approva, dopo la chiusura dell' esercizio finanziario l' assestamento definitivo del programma, sulla base dei dati consuntivi della gestione dei servizi nell' esercizio precedente e sulla base dell' ammontare dell' assegnazione dello Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151.
I provvedimenti di cui all' articolo precedente sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 12.
Per l' adozione delle tariffe, di cui al precedente articolo 48, lettera b), sono altresì consultati gli Enti locali interessati attraverso le relative associazioni.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 24, comma 3, L. R. 5/1994
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 20, comma 18, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
5Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 12/1999
6Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 4, comma 108, L. R. 2/2000
Art. 50
 Modalità e limiti nell' erogazione
dei contributi annuali di esercizio

a) in via preventiva, a partire dal 1 gennaio di ciascun anno, in conformità alla formulazione iniziale del programma ed agli eventuali assestamenti di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 49, mediante una o più rate anticipate fino al 90 per cento dell' ammontare dei contributi medesimi, decurtate dell' ammontare delle eventuali anticipazioni erogate in eccedenza nell' esercizio precedente;
b) con successivo saldo a consuntivo, per la rimanente parte dei contributi medesimi, in conformità al programma definitivo previsto dal punto 3) del precedente articolo 49;
c) eventuali differenze negative tra contributi erogati e contributi di competenza sono recuperate sui contributi relativi al programma d' esercizio dell' anno successivo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 51
 Condizioni all' erogazione
di contributi di esercizio
alle aziende esercenti trasporto pubblico locale
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi annuali, di cui al precedente articolo 48, lettera d), con l' obiettivo di conseguire l' equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale.
Per le aziende concessionarie di servizi di linea extraurbani i contributi suddetti tengono anche conto degli oneri di cui all' articolo 17 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 82.
I contributi di esercizio sono concessi a favore delle aziende di trasporto, pubbliche e private, le quali:
a) abbiano osservato le vigenti disposizioni statali e regionali in materia di servizi pubblici di linea;
b) abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche o interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle autorità competenti.
Inoltre i contributi di cui al precedente articolo possono venire concessi:
- per i collegamenti di carattere speciale e straordinario di cui al precedente articolo 22, lettera c);
- per le percorrenze, limitatamente alle tratte effettuate in territorio regionale, delle aziende concessionarie di servizi di linea interregionali.
Le linee di gran turismo sono escluse dai contributi previsti dal presente articolo.
L' ammontare complessivo dei contributi di esercizio, erogabile ai sensi del presente articolo, non può superare - salvo quanto disposto al successivo articolo 60 - il finanziamento annualmente assegnato dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale trasporti.
Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi di cui sopra e - comunque - dai proventi di tutti i servizi svolti restano a carico delle singole aziende di trasporto, pubbliche o private.
Gli Enti locali e i loro Consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende speciali di trasporto, che eccedano i contributi, con i mezzi dei propri bilanci.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 52
 Obbligo di informazioni
Le aziende di trasporto pubbliche e private, che beneficiano - o intendano beneficiare - dei contributi previsti dalla presente legge, sono tenute a fornire tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario, relative ai servizi esercitati, che fossero richieste dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali e dalle Province.
In ogni caso, debbono fornire alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali e alle Province citate:
a) entro il 30 novembre di ciascun anno una relazione conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale, contenente le previsioni economico - finanziarie per l' anno successivo sulla base dei dati di gestione dell' anno precedente e di quello in corso. b) entro il 31 gennaio di ciascun anno un prospetto analitico delle percorrenze effettuate nell' anno precedente, che tenga conto delle variazioni intervenute per effetto di provvedimenti dell' autorità concedente adottati nel corso dell' anno e regolarmente eseguiti.
Le imprese private concessionarie sono tenute, a loro volta, a trasmettere alla Direzione regionale ed alle Province citate il proprio bilancio relativo all' anno precedente entro dieci giorni dalla sua approvazione, a termine di legge, da parte dell' assemblea ordinaria.
Fermo restando l' obbligo di cui al comma precedente, le suddette imprese che, sempre a termini di legge, non abbiano ancora provveduto alla formazione del bilancio, sono tenute a trasmettere comunque alla Direzione regionale ed alle Province citate, entro il 15 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico - finanziario provvisorio, relativo ai servizi in concessione svolti nell' anno precedente.
Le aziende speciali di trasporto sono tenute a presentare, in ogni caso, il proprio conto consuntivo secondo lo schema tipo definito dal Ministero del tesoro ai sensi del quarto comma dell' articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 53
 Attribuzioni delle Amministrazioni provinciali
Per l' espletamento delle funzioni attribuite con la presente legge le Amministrazioni provinciali deliberano annualmente i rispettivi preventivi.
In tali preventivi sono svolti analiticamente gli andamenti di tutte le voci di entrata e spesa.
Il programma di cui sopra costituisce allegato al bilancio dell' Amministrazione provinciale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 54
 Contributi ordinari di esercizio
alle Amministrazioni provinciali
Per l' esercizio delle attività di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale può concedere alle Amministrazioni provinciali finanziamenti annuali a carattere ordinario, sino al 100 per cento delle spese previste dal precedente articolo 53 e considerate ammissibili.
I contributi di cui sopra possono essere erogati - a domanda - all' inizio di ogni esercizio, in forma anticipata sulla base del preventivo. Dopo l' avvenuta approvazione del consuntivo dell' esercizio di riferimento, l' Amministrazione provinciale è tenuta a presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.