LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

CAPO I
 Il Comitato regionale
per il trasporto pubblico locale
Art. 12
 Funzioni del Comitato regionale
per il trasporto pubblico locale
È istituito presso la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, con funzioni consultive, il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale.
Il Comitato è consultato:
a) in sede di approvazione del piano regionale per il trasporto pubblico locale, nonché delle relative modifiche ed integrazioni;
b) in sede di approvazione dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale e delle relative modifiche e integrazioni;
c) in ogni altro caso previsto da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta l' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali ritenga opportuno interpellarlo per questioni attinenti la materia di sua competenza.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 13
 Composizione del Comitato regionale
per il trasporto pubblico locale
Il Comitato di cui all' articolo precedente è così composto:
1) l' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, in veste di Presidente;
2) il Direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, in veste di Vice - presidente;
3) il Direttore regionale della pianificazione territoriale;
4) il Direttore del servizio regionale dei trasporti e traffici;
5) un rappresentante della sezione regionale dell' Unione province italiane;
6) un rappresentante della sezione regionale dell' Associazione nazionale comuni italiani;
7) un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali di categoria delle aziende concessionarie pubbliche e private di trasporto pubblico locale;
8) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, congiuntamente designato;
9) un rappresentante dell' Automobile Club d' Italia, designato congiuntamente dagli uffici provinciali operanti in regione.
Sono chiamati, altresì, a far parte del Comitato, su designazione delle Amministrazioni di appartenenza, un rappresentante dei seguenti uffici o enti:
10) Direzione compartimentale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
11) Ente delle ferrovie dello Stato;
12) Consorzio per l' aeroporto del Friuli - Venezia Giulia.
Ai lavori del Comitato possono intervenire, di volta in volta, i rappresentanti degli Enti locali interessati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio dei trasporti e traffici.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 14
 Funzionamento del comitato regionale
per il trasporto pubblico locale.
Il Comitato regionale per il trasporto pubblico locale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
Allo stesso modo si provvede alla sostituzione dei suoi componenti.
Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente.
In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice - Presidente.
L' avviso di convocazione, con l' elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.
Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all' ordine del giorno sono a disposizione dei membri del Comitato presso gli uffici.
Per la validità delle riunioni del Comitato è necessario l' intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri e le deliberazioni sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Ai componenti del Comitato spettano i trattamenti ed i rimborsi spese previsti dalle leggi regionali vigenti.
Il Comitato adotta al proprio interno un regolamento dei lavori.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.