LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 76
Gli oneri previsti dal precedente articolo 55, primo comma, punto 1), e terzo comma, lettera a), e dal precedente articolo 58 fanno carico al capitolo 6630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 55, primo comma, punto 2), e terzo comma, lettera a), e dal precedente articolo 58 fanno carico al capitolo 6648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
La denominazione del succitato capitolo 6648 viene sostituita dalla seguente: << Contributo per la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento, ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine - deposito con le relative attrezzature, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l' acquisizione delle aree necessarie, nonché per l' acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.