LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 65
 Speciali contributi per acquisto
di nuovi scuolabus e loro uso
Allo scopo di facilitare ed estendere l' uso di autobus o scuolabus ad uso degli studenti, da parte dei Comuni e loro Consorzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in misura non superiore al 20 per cento annuo della spesa ritenuta ammissibile, contributi annui costanti quinquennali per l' acquisto di veicoli da adibire ai fini di cui sopra.
I medesimi contributi, inoltre, possono eccezionalmente essere concessi anche agli Enti locali, singoli o associati, per le finalità di cui al precedente articolo 60, sesto comma.
Ferme restando le attribuzioni degli organi periferici del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza dei veicoli, i Comuni o loro Consorzi possono effettuare il trasporto con scuolabus anche a favore degli alunni della scuola dell' obbligo provenienti da Comuni vicini, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale, ovvero non esista nel Comune vicino la scuola a tempo pieno o a tempo prolungato.
L' uso degli scuolabus è, altresì, esteso alle attività extrascolastiche o parascolastiche anche fuori dal territorio comunale programmate dalle autorità scolastiche o dagli Enti locali interessati, in base alle condizioni e prescrizioni stabilite dagli organi statali competenti.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 42/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 20, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 28, comma 2, L. R. 20/1997, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006
4Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
5Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.