LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 55
 Programmi pluriennali di investimento
per il trasporto pubblico locale
In conformità con il piano regionale per il trasporto pubblico locale di cui al precedente articolo 5, l' Amministrazione regionale predispone e adotta:
1) il programma pluriennale di rinnovo e potenziamento del materiale rotabile impiegato per i servizi di trasporto pubblico locale;
2) il programma pluriennale di intervento per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale.
I programmi suddetti vengono aggiornati annualmente in relazione ai mezzi finanziari disponibili.
All' attuazione dei programmi suddetti si provvede:
a) con mezzi finanziari assegnati dallo Stato alla Regione attraverso il Fondo nazionale per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;
b) con eventuali mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 55, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/1997
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.