LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 46
 Servizi in regime di autorizzazione. Modalità
I trasporti collettivi con autobus ad uso privato sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
L' autorizzazione e rilasciata dall' Assessore regionale alla viabilità, ai trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, se il percorso interessa più bacini di traffico, dal Presidente della Provincia, se il percorso si svolge all' interno di un solo bacino di traffico.
L' autorizzazione per adibire, in via eccezionale, a noleggio con conducente, l' autobus destinato a servizio di linea è rilasciata dall' ente che ha accordato la concessione delle linee alle quali l' autobus è adibito.
Le linee autorizzate non sono tenute all' osservanza delle norme tariffarie e di servizio previste dalle leggi regionali per le linee ordinarie.
La Giunta regionale con apposita deliberazione, può determinare le tariffe minime o massime e le modalità di esercizio dei trasporti di cui al presente articolo, al fine di garantire uniformità tariffaria su tutto il territorio regionale.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 46, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.