LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 43
 Agevolazioni di viaggio
per determinate categorie di utenti
È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti, al di fuori delle disposizioni che seguono.
In applicazione dei principi contenuti nella vigente normativa statale, hanno diritto a fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale di linea i titolari di tessera di libera circolazione rilasciate dall' Amministrazione statale.
Hanno altresì diritto alla libera circolazione:
- ogni soggetto, in servizio, individuato dalle norme statali, che usi trasporti pubblici locali, quali i funzionari e gli operatori della Polizia di Stato, gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza (carabinieri, guardie di finanza e guardie carcerarie);
- i dipendenti regionali del Servizio trasporti e traffici in servizio di vigilanza;
- i dipendenti delle Amministrazioni provinciali incaricati della vigilanza negli ambiti di rispettiva competenza.
Possono fruire di trasporto gratuito sui servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano di linea:
- i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro e relativi accompagnatori, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti e vistate dal Sindaco del Comune di residenza;
- i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti e relativi accompagnatori, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti e vistate dal Sindaco del Comune di residenza;
- gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a 2/3, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti e vistate dal Sindaco del Comune di residenza;
- i Cavalieri di Vittorio Veneto dotati di formale provvedimento di nomina;
- i minori di età che non superino il metro di altezza.
Sono ammesse altresì - limitatamente alle linee gestite dai rispettivi datori di lavoro - le agevolazioni di viaggio previste dall' articolo 34 - primo comma - dell' allegato A del RD 8 gennaio 1931, n. 148, per gli agenti e loro familiari, dipendenti da aziende soggette alle norme dell' equo trattamento.
Ulteriori agevolazioni nei limiti di legge sono individuate dalla Giunta regionale in sede di determinazione delle tariffe di trasporto pubblico locale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.