LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 29
 Unità di gestione
Quale che sia la forma di esercizio prescelto, allo svolgimento dei servizi di linea si provvede per unità di gestione.
Agli effetti della presente legge, si intende per unità di gestione l' unità organizzativa più conveniente per economicità, efficienza e produttività in cui sia dato suddividere la rete regionale dei servizi di linea e ciascuna rete dei bacini di traffico.
L' unità di gestione è costituita da una ponderata combinazione di servizi di linea od anche da un solo servizio di linea, che presenti le caratteristiche di cui al precedente comma.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.