LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 23
 Linee comprensoriali
Sono linee comprensoriali:
a) quelle che si svolgono integralmente nell' ambito di un bacino di traffico, salvo quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 22;
b) quelle che collegano un bacino di traffico con determinate località anche sedi di stazioni ferroviarie, situate in un comune confinante con il bacino di traffico stesso.
Ai fini ed agli effetti della presente legge, le linee regionali delegate alle Province, ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 22, sono considerate comprensoriali.
Le linee comprensoriali possono essere urbane ed extraurbane.
Sono classificate urbane:
- le linee caratterizzate da alta frequenza di corse, che si svolgono nell' ambito dei centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi, purché sussista una sostanziale continuità di insediamenti edilizi;
- le linee che collegano uno o più comuni contermini ad un comune capoluogo di provincia, oppure ad un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, anche quando non sussista totale continuità di insediamenti edilizi, purché le linee medesime siano caratterizzate da alto indice di pendolarità e frequenza, da un limitato percorso complessivo nonché dall' applicazione della tariffa urbana strutturata in due o più tratte.
Sono classificate extraurbane tutte le altre linee.
La classificazione di linea urbana o extraurbana è disposta all' atto dell' istituzione del servizio.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.