LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 68
 Cessazione dei consorzi di bacino di traffico
È disposta con il 31 dicembre 1986 la cessazione delle funzioni dei consorzi di bacino di traffico del Friuli - Venezia Giulia.
Con decorrenza 1 luglio 1987 le funzioni degli enti di cui sopra spettano alle Province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.
Gli enti sopra elencati succedono nei rapporti patrimoniali e giuridici attivi e passivi, strumentali o inerenti alle cessate funzioni dei consorzi di bacino di traffico, nonché nei rapporti di lavoro del personale adibito all' espletamento delle predette funzioni e comunque in servizio da almeno un anno dalla data di cui sopra.
Per il fine di cui al comma precedente i predetti consorzi di bacino trasmetteranno all' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, entro 60 giorni dalla richiesta, un verbale dal quale risulti l' inventario del proprio patrimonio, allegando la relativa documentazione, nonché l' originale o copia degli atti d' ufficio riflettenti le funzioni e le mansioni del personale alla data di cessazione del consorzio.
Nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni dei consorzi di bacino di traffico, di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e l' assunzione delle funzioni dei medesimi, da parte delle Amministrazioni provinciali, le funzioni dei Consorzi di bacino sono esercitate da commissari nominati dalla Giunta regionale.
Completato il trasferimento delle funzioni e dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi entro il 30 giugno 1987, i consorzi di cui al presente articolo sono soppressi con decreto del Presidente della Giunta regionale con effetto dal 1 luglio 1987.
Note:
1Integrata la disciplina del quinto comma da art. 44, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.