LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 40
 Responsabilità dell' esercizio
L' azienda concessionaria di servizio di trasporto pubblico di linea è tenuta a dotarsi di un responsabile tecnico della gestione che risponda del regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti dell' ente preposto alla vigilanza.
Ai fini della designazione del responsabile di cui al primo comma si dovrà previamente accertare il possesso di requisiti di professionalità tecnica ed amministrativa in relazione all' incarico conferito.
La designazione di cui al precedente comma è approvata dall' ente concedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.