LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 18
 Osservatorio regionale del trasporto integrato
Al fine di assicurare il necessario supporto scientifico all' Amministrazione regionale in tutte le attività connesse con i problemi dei trasporti di persone e di merci, è costituito, presso la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, un organismo denominato Osservatorio regionale del trasporto integrato.
L' Osservatorio regionale del trasporto integrato, in particolare:
a) esprime parere in sede di formazione e gestione del piano regionale integrato dei trasporti;
b) fornisce consulenza agli uffici della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali in sede di raccolta, rilevazione ed elaborazione di dati ed informazioni finalizzati alla formazione dei piani regionali di intervento nel settore dei trasporti;
c) elabora proposte per la formulazione di programmi di coordinamento ed integrazione fra i diversi modi di trasporto;
d) promuove iniziative intese a migliorare la qualità, l' efficienza, l' economicità dei mezzi e dei servizi di trasporto ed a garantire la competitività tariffaria;
e) formula proposte sui problemi relativi alla sicurezza, alla eliminazione delle barriere architettoniche ed all' adattamento dei mezzi di trasporto per persone portatrici di handicap.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2L' Osservatorio regionale del trasporto integrato, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.