LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1986, n. 39

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1986
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 8
 Gestione dei parchi urbani
La gestione del parco urbano è affidata ai Comuni, singoli od associati, competenti per territorio ovvero per loro delega alla Provincia o alle Comunità montane oppure ad un consorzio fra gli enti predetti.
L' Ente gestore curerà la gestione delle aree di connettivo e promuoverà il coordinamento delle realizzazioni ed attività all' interno dell' intero parco urbano.
È ammessa la concessione della gestione delle aree di connettivo, in tutto o in parte, ad associazioni, privati od altri enti.
L' Ente gestore del parco urbano predispone un piano di attuazione e di gestione per le aree di connettivo con validità triennale, articolato in programmi annuali, nel quale trovano attuazione anche le previsioni degli strumenti urbanistici e dei progetti esecutivi.
Il piano di attuazione e gestione definisce tra l' altro:
a) la previsione di spesa per le fasi di attuazione;
b) la previsione di spesa per la manutenzione di attrezzature ed ambiente;
c) la previsione di spesa per gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico - sportivo per l' utilizzazione sociale del parco.

Il programma di interventi per la gestione dei parchi urbani da finanziarsi da parte dell' Amministrazione regionale sarà formulato dalla Giunta regionale sulla base delle richieste dell' Ente gestore che dovranno pervenire entro il 30 aprile di ogni anno, corredate dal piano di attuazione e gestione.
I finanziamenti regionali considerati dalla presente legge dovranno limitarsi agli interventi di cui al precedente quinto comma, lettere a) e b) del presente articolo.
Sulla spesa ammissibile, ai fini della concessione dei finanziamenti predetti, si pronuncerà il Direttore regionale della pianificazione territoriale.