LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1986, n. 39

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/08/1986
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 6
 Programma di interventi per la realizzazione
di parchi urbani
Il programma di interventi, di cui al precedente articolo 2, lettera c), sarà formulato dalla Giunta regionale sulla base di richieste presentate dalle Amministrazioni comunali interessate, su proposta dell' Assessore alla pianificazione territoriale, sentito l' Assessore al bilancio e alla programmazione; le richieste dovranno pervenire entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile.
Le richieste saranno corredate:
- da una relazione con i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 5; nella sua stesura si terrà conto dei progetti - studio di cui al precedente articolo 2, lettera b), degli eventuali programmi di realizzazione di opere incluse nell' area di progetto e dell' indicazione delle disponibilità finanziarie già acquisite sulla base degli stessi;
- da un preventivo di massima relativo agli oneri di progettazione, all' eventuale necessità di dotazione di strumenti urbanistici e alla realizzazione delle aree di connettivo.

L' incarico della progettazione per la realizzazione di parchi urbani sarà affidato dalla Giunta regionale a professionisti di provata esperienza, a livello nazionale o locale, indicati dalle Amministrazioni comunali di cui al primo comma.
Per la designazione dei professionisti da incaricare, le Amministrazioni comunali interessate terranno conto della normativa statale di principio che regola la materia degli incarichi speciali, contenuta nell' articolo 380 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dall' articolo 152 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077.
Apposita convenzione definirà i termini ed i modi di espletamento dell' incarico, nonché i connessi rapporti collaborativi ed informativi che dovranno intercorrere fra l' Amministrazione comunale, gli stessi progettisti e l' Amministrazione regionale, la quale vigilerà, altresì, sull' esecuzione dell' incarico stesso.
Il progetto di parco urbano avrà caratteristiche di progetto urbanistico relativamente alle aree di parco come definito dal precedente articolo 3, nonché di progetto esecutivo relativamente alle aree di connettivo come definite al suddetto medesimo articolo.
I contenuti del progetto di parco dovranno corrispondere a quelli indicati dal precedente articolo 5, sesto comma, integrati da:
- un elenco delle aree di connettivo da espropriare;
- una relazione di spesa per la realizzazione delle aree di connettivo suddivisa in fasi di attuazione;
- una relazione di spesa per la dotazione degli eventuali strumenti urbanistici.

Il progetto suindicato dovrà essere sottoposto al parere del Comitato tecnico regionale - Sezione II - urbanistica, il quale determinerà pure la spesa da ritenersi ammissibile ai fini della concessione del finanziamento per la realizzazione del parco urbano.
Il progetto predetto, con le eventuali osservazioni prodotte dal Comitato tecnico regionale e, se del caso, dall' Amministrazione comunale, verrà assunto da quest' ultima che adotterà per l' attuazione delle previsioni di cui sopra, gli eventuali strumenti urbanistici ed i progetti esecutivi delle aree di connettivo, secondo le disposizioni vigenti.