LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1986, n. 39

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1986
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 4
 Criteri per la progettazione
Nella redazione dei progetti di parchi urbani si deve tener conto:
- della esigenza della riqualificazione delle situazioni urbanistiche attuali, prevedendo ove necessario nuove realizzazioni e provvedendo comunque alla riorganizzazione delle attrezzature e degli spazi esistenti;
- della esigenza di risolvere, se necessario, i nodi progettuali connessi ed i rapporti con la residenza e le attività produttive e terziarie;
- della fattività del progetto: dovranno essere considerati con particolare attenzione tutti i problemi inerenti la suddivisione in fasi di attuazione e la predisposizione di accorgimenti tecnici per rendere meno onerosa la gestione e la manutenzione;
- della esigenza di garantire la fruizione delle strutture e degli spazi di collegamento da parte dei disabili secondo le disposizioni del DPR 27 aprile 1978, n. 384, ribadite dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- della esigenza di garantire la massima economicità delle opere necessarie per la fruibilità degli spazi di collegamento e di connessione, nonché l' esigenza di privilegiare l' utilizzo di materiali naturali e di evitare le modificazioni del suolo e del soprassuolo;
- della esigenza di rendere più agevole la comprensione e l' uso delle varie parti del sistema, accentuandone le caratteristiche dal punto di vista ambientale e dal punto di vista del significato storico - funzionale e utilizzando prevalentemente elementi formali ripetitivi e riconoscibili, che sottolineino l' unitarietà dello schema funzionale;
- della possibilità di utilizzare forme sperimentali ed alternative di gestione, quali: la destinazione di alcune aree alla sperimentazione funzionale all' insegnamento scolastico; il volontariato organizzato o l' autogestione di alcune aree del sistema da parte di associazioni o gruppi; la cessione in affitto di aree idonee alla formazione di orti; la creazione, in aree convenzionate, di vivai privati; e comunque tutti i metodi per alleggerire la gestione pubblica.