LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1986, n. 39

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1986
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 3
 Definizione di parco urbano
Per parco urbano si intende il sistema urbano del verde e delle attrezzature come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per l' equilibrio ecologico delle aree urbanizzate, nonché come insieme di spazi destinati o recuperabili per le attività ricreative, culturali e sportive e del tempo libero, funzionalmente integrati in un tessuto unitario e continuo.
All' interno di un sistema che ponga in rapporto e dia coerenza territoriale ai parchi urbani suddetti e ad altre eventuali aree di particolare valore ambientale, i parchi urbani potranno svolgere, altresì, la funzione di luoghi di servizi accentrati.
La progettazione del parco urbano dovrà interessare, a livello strutturale, tutte le aree, di cui al primo comma, individuate a tal fine ovvero destinate o comunque previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, tenendo conto delle necessità di raccordo progettuale con le finalità naturalistiche dei parchi regionali; potrà, eventualmente, riguardare anche altre aree pubbliche o private ritenute indispensabili al completamento del disegno unitario del sistema o comunque utili al mantenimento dell' equilibrio ecologico.
All' interno del parco urbano viene individuato con il nome di << connettivo >> il sistema del verde pubblico e degli spazi di collegamento e connessione e delle opere e arredi in questi inclusi; tale sistema assumerà il valore di elemento portante del parco e potrà interessare aree già con destinazione pubblica nello strumento urbanistico vigente ovvero anche altre aree che si ritenga necessario rendere pubbliche.
Ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge sono assimilabili a parco urbano gli orti botanici esistenti o di nuova costituzione, inseriti in un parco urbano.