LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1986, n. 39

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1986
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 2
 Interventi regionali
Per il perseguimento degli obiettivi, individuati al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale:
a) promuove l' informazione sui problemi della tutela e mantenimento dell' ambiente naturale e urbano;
b) finanzia progetti - studio attinenti aree di particolare interesse da destinare a parchi urbani;
c) formula e finanzia un programma di interventi per la realizzazione di parchi urbani in aree rilevanti per interesse e problematicità delle tematiche inerenti al settore;
d) finanzia la realizzazione del recupero di aree in condizioni di degrado ambientale, purché non conseguente ad attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive.

Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 42/1991