LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1986, n. 36

Attuazione dei progetti delle province nel quadro del Piano regionale di sviluppo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/1986
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 1
 
La Regione promuove l' attuazione dei progetti predisposti dalle Province ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come sostituito dall' articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, che abbiano per oggetto opere ed interventi volti alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e delle strutture di interesse storico e culturale nonché alla salvaguardia o al riequilibrio dell' assetto economico e territoriale di aree interessate alla realizzazione di grandi investimenti infrastrutturali di interesse regionale.