LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 34
 Strutture consortili ed organismi di servizio
delle imprese industriali ed artigianali
Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986, per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7943 con la denominazione: << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali ed artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7881 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 11, VIII comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 4 del 20 gennaio 1986.