LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1986, n. 21

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1986
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
2Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
TITOLO I
 NUOVE ATTRIBUZIONI
ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI NEL SETTORE
DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI
Art. 1
 
In aggiunta alle attribuzioni già di competenza, in forza delle leggi regionali vigenti, delle Unità sanitarie locali nel settore dei servizi socio - sanitari, le stesse provvederanno, a far tempo dal 1 gennaio 1986, agli interventi finanziari a favore dei nefropatici, mediante concessione di sussidi per le spese di carattere non sanitario derivanti dal trattamento di emodialisi ospedaliera e domiciliare, già previsti dalla legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
TITOLO II
 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E DEI FINANZIAMENTI
NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI
CAPO I
 Programmazione degli interventi
e dei finanziamenti regionali
correlati al bilancio pluriennale regionale
Art. 2

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Derogata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 3

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Derogata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
CAPO II
 Attuazione degli interventi e determinazione dei
finanziamenti di altri e diversi servizi socio - sanitari
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 8

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Derogata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2Derogata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
3Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
CAPO III
 Erogazione dei fondi,
rendicontazione e responsabilità per l' impiego dei fondi
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 11
 
I componenti dei Comitati di gestione e degli uffici di direzione delle Unità sanitarie locali, nonché i componenti degli organi istituzionali ed i funzionari preposti agli uffici amministrativi dei Comuni e delle Province sono responsabili in solido dell' impiego dei fondi per iniziative e attività diverse da quelle specificatamente individuate dalla Giunta regionale nell' ambito delle finalità previste dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 7.
TITOLO III
 MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
23 DICEMBRE 1980, N. 72
Art. 12
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:
<< Art. 16
 
I programmi delle Unità sanitarie locali finalizzati alla deistituzionalizzazione dei lungo degenti psichiatrici e degli istituzionalizzati, da formulare in conformità alle norme ed agli indirizzi statali e regionali concernenti la programmazione sanitaria, debbono avere particolare riferimento:
- al recupero dei pazienti basato sulla ricostruzione del rapporto interfamiliare, e quindi operando sulle famiglie per il loro reinserimento in esse;
- alla risocializzazione dei pazienti destinandoli a gruppi - appartamento semiprotetti o autonomi con appoggio di attività occupazionali e lavorative;
- all' assistenza di pazienti per handicap grave o gravissimo e quindi destinandoli a comunità protette;
- al trattamento terapeutico riabilitativo per situazioni psichiatriche gravi cronicizzate, ricercando l' inserimento dei pazienti in gruppi terapeutici residenziali con programma di progressivo inserimento lavorativo e sociale;
- all' assistenza per grave invalidità o forma patologica in anziani, inserendoli in strutture per anziani con adeguate possibilità di assistenza specifica. >>.


Art. 13
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:
<< Art. 17
 
Al finanziamento degli interventi previsti dai programmi di cui all' articolo precedente si provvede:
a) per le spese di gestione di carattere sanitario, con la quota del fondo sanitario assegnato a ciascuna Unità sanitaria locale;
b) per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione, con fondi di cui al primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, integrati da sovvenzioni che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere;
c) per le spese di investimento relative alle strutture alternative, con appositi stanziamenti del bilancio della Unità sanitaria locale sulla base dei contributi che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere. >>.


Art. 14
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così costituito:
<< Art. 18
 
Per gli scopi di cui alla lettera b) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare, per:
- la gestione di day - hospitals, centri notturni, centri di rieducazione motoria e sensoriale;
- il mantenimento, presso case - famiglia e al domicilio, compresa l' eventuale quota per arredi e per canoni di locazione, nonché presso strutture tutelari, commisurando le sovvenzioni all' onere e alla difficoltà di sostenerlo con redditi propri da parte degli interessati;
- per corsi professionali e per attività di riabilitazione lavorativa. >>.


Art. 15
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:
<< Art. 19
 
Per gli scopi di cui alla lettera c) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare:
a) alla ristrutturazione, riconversione, adattamento e riparazione degli edifici che, già sede di ospedali psichiatrici o di sezione di degenza di lungodegenti psichiatrici, siano destinati a strutture di deistituzionalizzazione;
b) alla costruzione o acquisto di nuovi edifici e di aree per centri diurni assistenziali e di riabilitazione, anche in zone agricole e di montagna;
c) alla dotazione di arredi ed attrezzature tecnico economali per le strutture di cui alle precedenti lettere a) e b).

L' erogazione dei finanziamenti regionali è disposta previa acquisizione dei seguenti atti:
a) per opere:
- deliberazione del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, resa esecutiva, con cui si approva il progetto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;
- progetto esecutivo;
- concessione di edificare;
b) per l' acquisto di aree e di edifici:
- deliberazione del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale, resa esecutiva, con la quale si approva lo schema di contratto di acquisto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;
- atto preliminare di acquisto;
- relazione tecnico - economica sulle caratteristiche dell' immobile e sull' impiego cui è destinato. >>.


TITOLO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
 
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, concernenti gli adempimenti dell' Amministrazione regionale, delle Unità sanitarie locali, dei Comuni e delle Province si applicano a far tempo dal 1 gennaio 1986 per la programmazione ed il finanziamento delle funzioni e degli interventi da esercitare ed attuare nell' anno 1987.
Le procedure concernenti la programmazione, il finanziamento delle funzioni e degli interventi di cui alla presente legge, nonché la loro attuazione, relativamente all' anno 1986, restano disciplinate dalle norme attualmente in vigore, fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1, 9, 12, 13, 14 e 15.
Art. 17
 
In relazione a quanto disposto dalla presente legge è abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 1986 la legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
Si intendono inoltre abrogate, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 16 - primo comma - le seguenti disposizioni:
- gli articoli 2 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 56;
- il terzo comma dell' articolo 14 della legge regionale 14 giugno 1982, n. 57;
- gli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 16;
- gli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2.

Art. 18
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.