LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1986, n. 21

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1986
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

TITOLO III
 MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
23 DICEMBRE 1980, N. 72
Art. 12
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:
<< Art. 16
 
I programmi delle Unità sanitarie locali finalizzati alla deistituzionalizzazione dei lungo degenti psichiatrici e degli istituzionalizzati, da formulare in conformità alle norme ed agli indirizzi statali e regionali concernenti la programmazione sanitaria, debbono avere particolare riferimento:
- al recupero dei pazienti basato sulla ricostruzione del rapporto interfamiliare, e quindi operando sulle famiglie per il loro reinserimento in esse;
- alla risocializzazione dei pazienti destinandoli a gruppi - appartamento semiprotetti o autonomi con appoggio di attività occupazionali e lavorative;
- all' assistenza di pazienti per handicap grave o gravissimo e quindi destinandoli a comunità protette;
- al trattamento terapeutico riabilitativo per situazioni psichiatriche gravi cronicizzate, ricercando l' inserimento dei pazienti in gruppi terapeutici residenziali con programma di progressivo inserimento lavorativo e sociale;
- all' assistenza per grave invalidità o forma patologica in anziani, inserendoli in strutture per anziani con adeguate possibilità di assistenza specifica. >>.


Art. 13
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:
<< Art. 17
 
Al finanziamento degli interventi previsti dai programmi di cui all' articolo precedente si provvede:
a) per le spese di gestione di carattere sanitario, con la quota del fondo sanitario assegnato a ciascuna Unità sanitaria locale;
b) per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione, con fondi di cui al primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, integrati da sovvenzioni che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere;
c) per le spese di investimento relative alle strutture alternative, con appositi stanziamenti del bilancio della Unità sanitaria locale sulla base dei contributi che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere. >>.


Art. 14
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così costituito:
<< Art. 18
 
Per gli scopi di cui alla lettera b) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare, per:
- la gestione di day - hospitals, centri notturni, centri di rieducazione motoria e sensoriale;
- il mantenimento, presso case - famiglia e al domicilio, compresa l' eventuale quota per arredi e per canoni di locazione, nonché presso strutture tutelari, commisurando le sovvenzioni all' onere e alla difficoltà di sostenerlo con redditi propri da parte degli interessati;
- per corsi professionali e per attività di riabilitazione lavorativa. >>.


Art. 15
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:
<< Art. 19
 
Per gli scopi di cui alla lettera c) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare:
a) alla ristrutturazione, riconversione, adattamento e riparazione degli edifici che, già sede di ospedali psichiatrici o di sezione di degenza di lungodegenti psichiatrici, siano destinati a strutture di deistituzionalizzazione;
b) alla costruzione o acquisto di nuovi edifici e di aree per centri diurni assistenziali e di riabilitazione, anche in zone agricole e di montagna;
c) alla dotazione di arredi ed attrezzature tecnico economali per le strutture di cui alle precedenti lettere a) e b).

L' erogazione dei finanziamenti regionali è disposta previa acquisizione dei seguenti atti:
a) per opere:
- deliberazione del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, resa esecutiva, con cui si approva il progetto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;
- progetto esecutivo;
- concessione di edificare;
b) per l' acquisto di aree e di edifici:
- deliberazione del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale, resa esecutiva, con la quale si approva lo schema di contratto di acquisto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;
- atto preliminare di acquisto;
- relazione tecnico - economica sulle caratteristiche dell' immobile e sull' impiego cui è destinato. >>.