LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1986, n. 21

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1986
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

TITOLO II
 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E DEI FINANZIAMENTI
NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI
CAPO I
 Programmazione degli interventi
e dei finanziamenti regionali
correlati al bilancio pluriennale regionale
Art. 2

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Derogata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 3

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Derogata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
CAPO II
 Attuazione degli interventi e determinazione dei
finanziamenti di altri e diversi servizi socio - sanitari
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 8

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Derogata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2Derogata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
3Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
CAPO III
 Erogazione dei fondi,
rendicontazione e responsabilità per l' impiego dei fondi
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 11
 
I componenti dei Comitati di gestione e degli uffici di direzione delle Unità sanitarie locali, nonché i componenti degli organi istituzionali ed i funzionari preposti agli uffici amministrativi dei Comuni e delle Province sono responsabili in solido dell' impiego dei fondi per iniziative e attività diverse da quelle specificatamente individuate dalla Giunta regionale nell' ambito delle finalità previste dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 7.