LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1986, n. 21

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1986
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 17
 
In relazione a quanto disposto dalla presente legge è abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 1986 la legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
Si intendono inoltre abrogate, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 16 - primo comma - le seguenti disposizioni:
- gli articoli 2 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 56;
- il terzo comma dell' articolo 14 della legge regionale 14 giugno 1982, n. 57;
- gli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 16;
- gli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2.