LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1986, n. 21

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  21/05/1986
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 14
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così costituito:
<< Art. 18
 
Per gli scopi di cui alla lettera b) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare, per:
- la gestione di day - hospitals, centri notturni, centri di rieducazione motoria e sensoriale;
- il mantenimento, presso case - famiglia e al domicilio, compresa l' eventuale quota per arredi e per canoni di locazione, nonché presso strutture tutelari, commisurando le sovvenzioni all' onere e alla difficoltà di sostenerlo con redditi propri da parte degli interessati;
- per corsi professionali e per attività di riabilitazione lavorativa. >>.