LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1986, n. 21

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1986
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 11
 
I componenti dei Comitati di gestione e degli uffici di direzione delle Unità sanitarie locali, nonché i componenti degli organi istituzionali ed i funzionari preposti agli uffici amministrativi dei Comuni e delle Province sono responsabili in solido dell' impiego dei fondi per iniziative e attività diverse da quelle specificatamente individuate dalla Giunta regionale nell' ambito delle finalità previste dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 7.