LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1986, n. 21

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1986
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 
In aggiunta alle attribuzioni già di competenza, in forza delle leggi regionali vigenti, delle Unità sanitarie locali nel settore dei servizi socio - sanitari, le stesse provvederanno, a far tempo dal 1 gennaio 1986, agli interventi finanziari a favore dei nefropatici, mediante concessione di sussidi per le spese di carattere non sanitario derivanti dal trattamento di emodialisi ospedaliera e domiciliare, già previsti dalla legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.