LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

TITOLO IV
 NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE
DI DISPOSIZIONI VIGENTI TENDENTI AD
AGEVOLARE GLI INTERVENTI DI RECUPERO
URBANISTICO ED EDILIZIO
Art. 23
 Disposizioni agevolative del recupero
in regime agevolato e convenzionato
In deroga a quanto previsto dall' articolo 118 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per gli interventi di edilizia agevolata si prescinde dall' ubicazione in zona di recupero dell' immobile da recuperare.
Gli interventi di recupero sono altresì ammessi a contributo anche nel caso di destinazione a scopi alloggiativi di immobili o vani che prima dell' intervento di recupero erano destinati ad altro uso.
È altresì consentito recuperare più unità immobiliari per ricavarne un' unica abitazione.
Note:
1Terzo comma abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 37/1988
2Parole soppresse al quarto comma da art. 52, comma 2, L. R. 37/1988
Art. 24
 Riserva per i precedenti occupanti
In via generale, per gli alloggi recuperati dai Comuni e dagli IIAACCPP con contributi pubblici o con fondi propri, l' Assessore ai lavori pubblici può autorizzare, su richiesta dei Comuni stessi, la riserva in favore dei precedenti occupanti, purché in possesso dei requisiti per accedere all' edilizia agevolata.
Art. 25
 Interventi di proprietari di più alloggi
I proprietari di immobili compresi nei piani di recupero o piani particolareggiati che intendono recuperare uno o più alloggi da assegnare in locazione o da vendere a soggetti aventi i requisiti per l' edilizia agevolata, sono equiparati - previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell' articolo 133, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificato dall' articolo 35 della presente legge - alle imprese, secondo quanto previsto dall' articolo 19 della citata legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 53, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 26
 Riduzione degli oneri concessori
Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione all' interno dei piani di recupero delle opere di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettere e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta la corresponsione del contributo commisurato all' incidenza delle spese di urbanizzazione, da calcolarsi con l' applicazione dei coefficienti correttivi già previsti dalle deliberazioni comunali di cui all' articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per tali tipi di interventi, ridotti della metà.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 54, comma 1, L. R. 37/1988
2Secondo comma abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991
3Terzo comma abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991