LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 3
 Attività promozionali
Per la promozione di una cultura della riqualificazione urbana nelle sue componenti ambientali, architettoniche, tecniche, amministrative produttive, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:
1) bandire concorsi di idee per la soluzione di problemi attinenti alla progettazione di interventi particolarmente significativi e complessi;
2) istituire premi regionali per soluzioni progettuali di valore esemplare;
3) assumere iniziative di divulgazione e di consulenza tecnica a favore di enti pubblici e privati;
4) consentire la sperimentazione - attraverso gli incentivi previsti dall' articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per i progetti finalizzati - di tecniche di intervento sul patrimonio edilizio esistente, che facciano ricorso a processi industrializzati di produzione ed installazione di componenti ripetibili ai fini dell' economicità e rapidità degli interventi;
5) affidare studi, acquisire documentazione e dati e commissionare ricerche finalizzati agli obiettivi di cui ai punti precedenti.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni contributi una tantum fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le prestazioni professionali connesse con le elaborazione dei piani di recupero