LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 17
 Concessione ed erogazione dei finanziamenti
Nel caso di acquisto di aree o di immobili a cura dei Comuni e degli IIAACCPP ammesso al finanziamento di cui al precedente articolo 15, ovvero ad altre provvidenze regionali di edilizia sovvenzionata, l' emissione del provvedimento di concessione avviene sulla base della presentazione della relativa deliberazione dell' ente.
L' erogazione del finanziamento concesso, ai sensi del comma precedente, ha luogo a seguito della presentazione del relativo titolo di acquisizione della proprietà.
L' erogazione del finanziamento di cui al precedente articolo 15 allo IACP per interventi di recupero ha luogo con le stesse modalità e misure previste dall' articolo 84, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 5, comma 68, L. R. 12/2009