LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO V
 INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
ED ASSISTENZIALE
Art. 53
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 54
 Interventi di derattizzazione
Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1984, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 2544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 55
 Centri diurni per anziani
Per le finalità previste dalla legge regionale 30 agosto 1984, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.