LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 1
 Proprietà contadina
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' anno 1985 l' ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2014.
L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 2
 Miglioramento strutture ed infrastrutture agricole
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' anno 1985 l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2016.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 3
 Anticipazione all' ERSA
per finanziamenti a cooperative agricole
Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni nell' anno 1985, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altre categorie che esercitano anche attività nel settore dell' agricoltura, - loro consorzi, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori.
Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma, la data del 31 agosto 1981, di cui al 1 alinea del secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è modificata in quella del 31 ottobre 1984.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
 Finanziamenti all' ERSA per il sistema antigrandine
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 25, ed in particolare per consentire all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura di sostenere le spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 5
 Centro zootecnico sperimentale
Per le finalità previste dall' articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera n), L. R. 10/2012
Art. 7
 Conferimento allo speciale fondo di dotazione della
Friulia SpA - articolo 1 della legge regionale
13 maggio 1975, n. 22
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l' ulteriore importo di lire 30.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera n), L. R. 10/2012
Art. 9
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE -, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 20.000 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, e modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 12
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 2.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.
L' onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 13
 Contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi
fra le piccole imprese industriali
Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con l' articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 14
 Spese per iniziative volte allo sviluppo industriale
Per le finalità previste dall' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 13 agosto 1974, n. 41, è autorizzata - per lo sviluppo industriale - la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere fa carico al capitolo 2651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 2651 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e al bilancio per l' anno 1985.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 15
 Contributo straordinario all' ESA
per il credito d' esercizio
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 3.000 milioni per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 16
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese artigiane
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
Art. 18
 Contributo straordinario a favore del
Consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative
Per la concessione di un contributo straordinario a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1985 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 19

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Primo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 48/1985
2Secondo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 48/1985
3Terzo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 48/1985
4Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 12, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 21
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 3.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 22
 Contributi a favore dei Consorzi di garanzia fidi
fra le piccole imprese commerciali
Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8108 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 23
 Realizzazione dei centri commerciali
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
CAPO V
 Interventi nel settore del turismo
Art. 24
 Interventi a favore della nautica da diporto
Per le finalità previste dalla lettera d) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Art. 25
 Contributi in conto interessi a favore
delle strutture ricettive turistiche
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni, e, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1985 lire 300 milioni;
- anni dal 1986 al 1994 lire 800 milioni;
- anno 1995 lire 500 milioni.

L' onere di lire 1.900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 26
 Acquisto di battipista
Per le finalità previste dall' articolo 1, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
CAPO VI
 Interventi nel settore delle imprese
di spedizione e di autotrasporto
Art. 27
 Contributi in conto interessi
alle imprese di spedizione e di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 400 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 28
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.