L' autorizzazione all' Amministrazione regionale, per la costituzione della società per il turismo, è concessa alla condizione che l' iniziativa possa essere attuata con l' osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda società una posizione maggioritaria, in modo che la partecipazione di altri soggetti economici e finanziari tra cui la Friulia SpA di Trieste, eventuali istituti di credito e privati operatori non abbia mai a superare, complessivamente, la misura del 49% del capitale sociale;
b) che lo statuto della costituenda Società riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale;
c) che gli interventi di cui all' articolo 2 siano attuati nei territori compresi negli ambiti turistici nn. 4, 5 e 6 individuati nell' allegato << A >> alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10;
d) che la gestione degli impianti sia, di norma, affidata a privati singoli o associati, anche in forma cooperativa.