LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56

Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1985
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
230.01 - Organizzazione turistica
430.05 - Trasporti a fune

Art. 6
 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà direttive e criteri in ordine alla concessione della sovvenzione di cui all' articolo 5, fermo restando che la concessione stessa, come pure l' integrazione di cui al successivo articolo 7, è subordinata all' assunzione da parte degli interessati, con proposta irrevocabile ai sensi dell' articolo 1329 del codice civile, dell' obbligo di cedere gli impianti e le relative pertinenze alla società di cui all' articolo 1 ad un prezzo pari al valore degli impianti e relative pertinenze quale verrà determinato con perizia estimativa.
La società di cui all' articolo 1 della presente legge rimborserà all' Amministrazione regionale l' importo della sovvenzione di cui al precedente articolo 5, mediante assegnazione di azioni di pari valore.
La forma di rimborso prevista dal precedente comma si applica - limitatamente alle quote riferibili agli anni per i quali permane ancora il vincolo di destinazione degli impianti in conformità alla vigente legislazione in materia - anche in relazione agli importi dei contributi concessi ai sensi del primo comma del successivo articolo 7, nonché della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, agli enti ed alle società di cui al primo comma del precedente articolo 5.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 72, comma 1, L. R. 19/1987
2Secondo comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 33/1990
3Terzo comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 33/1990