LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56

Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1985
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
230.01 - Organizzazione turistica
430.05 - Trasporti a fune

Art. 3
 
L' autorizzazione all' Amministrazione regionale, per la costituzione della società per il turismo, è concessa alla condizione che l' iniziativa possa essere attuata con l' osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda società una posizione maggioritaria, in modo che la partecipazione di altri soggetti economici e finanziari tra cui la Friulia SpA di Trieste, eventuali istituti di credito e privati operatori non abbia mai a superare, complessivamente, la misura del 49% del capitale sociale;
b) che lo statuto della costituenda Società riservi all' Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e che la nomina del Presidente del Collegio sindacale sia riservata alla Giunta regionale;
c) che gli interventi di cui all' articolo 2 siano attuati nei territori compresi negli ambiti turistici nn. 4, 5 e 6 individuati nell' allegato << A >> alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10;
d) che la gestione degli impianti sia, di norma, affidata a privati singoli o associati, anche in forma cooperativa.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 26/1991
2Parole sostituite al primo comma da art. 17, comma 1, L. R. 8/1993