LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54

Finanziamento di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. Nuove norme di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico - forestale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1985
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Per la prosecuzione, il completamento e l' esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica, e per la revisione prezzi relativa ad opere già appaltate, da realizzare con le procedure previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, salvo le modifiche e integrazioni di cui al successivo articolo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l' anno 1985 da utilizzare nei bacini montani dell' area colpita dagli eventi sismici del 1976, nei limiti e per gli effetti dell' articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828.