LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 1985, n. 36

Norme per la presentazione dei progetti esecutivi delle opere assistite dai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1985
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
L' interessato, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di presentare il progetto esecutivo nei termini comunque fissati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni può chiedere con domanda motivata proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, purché la domanda pervenga prima della scadenza dei termini anzidetti.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, quarto comma, L. R. 55/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 55, comma 3, L. R. 26/1988
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 3, L. R. 24/1989