LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 1985, n. 36

Norme per la presentazione dei progetti esecutivi delle opere assistite dai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1985
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificati dall' articolo 1 della presente legge, i soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, nel testo sostituito dall' articolo 41 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda disposto dal Sindaco del Comune di nuova residenza.
In caso di diniego dell' autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione del progetto esecutivo nel Comune ove è maturato il diritto degli interessati alla ricostruzione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.
Note:
1Derogata la disciplina del primo comma da art. 82, comma 1, L. R. 26/1988